(ex artt. 26 e 27) 1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che ai sensi di legge e del presente statuto non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali. 2. La Giunta opera in modo collegiale ed in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative: a) propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto; b) opera scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, con l'osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio; c) approva i progetti, i programmi esecutivi, e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali; d) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio; e) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione e decentramento; f) determina le aliquote dei tributi, determina le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, fermo restando la competenza consiliare per la loro disciplina generale; g) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici e per le selezioni; h) propone i criteri generali e sulla base delle disposizioni del regolamento relativo, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti ed a persone; i) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio; l) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale nel qual caso provvede esclusivamente il Consiglio C.le; m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento; n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto od altro organo; o) approva gli accordi di contrattazione decentrata; p) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente; q) può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai dirigenti o ai titolari delle posizioni organizzative per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell'esercizio della competenza dirigenziale o dei titolari delle posizioni organizzative a promuovere e resistere alle liti; r) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale; s) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio; t) approva il P.E.G., su proposta del Direttore Generale; u) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi. |