Comuni Italiani Art. 21 - Dimissioni del Consigliere. Statuto Comunale di Candia Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiesi

Statuto Comune di Candia Canavese

Titolo I - Organi del Comune
Art. 21 - Dimissioni del Consigliere
(ex art. 22)

1. Le dimissioni del consigliere dalla carica sono indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio C.le, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimessisi, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora si proceda allo scioglimento del Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Surrogazione e Supplenza del Consigliere
Art. 20 - Consiglieri
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