1. Un numero di elettori del Comune non inferiore a duecentocinquanta iscritti nelle liste elettorali puņ avanzare al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente; ove tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento. 2. L'organo competente puņ sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. 3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate ai primi tre firmatari della proposta. 4. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si puņ giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui č stata promossa l'iniziativa popolare. |