Comuni Italiani Art. 33 - Proposte. Statuto Comunale di Caluso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini calusiesi

Statuto Comune di Caluso

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo I - Partecipazione e Decentramento
Art. 33 - Proposte
1. Un numero di elettori del Comune non inferiore a duecentocinquanta iscritti nelle liste elettorali puņ avanzare al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente; ove tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente puņ sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate ai primi tre firmatari della proposta.

4. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si puņ giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui č stata promossa l'iniziativa popolare.

 
Altri Articoli:
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Art. 32 - Petizioni
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