Comuni Italiani Art. 30 - Consultazioni. Statuto Comunale di Caluso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini calusiesi

Statuto Comune di Caluso

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo I - Partecipazione e Decentramento
Art. 30 - Consultazioni
1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di Albi pubblici o di Associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La Segreteria Comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento sulla partecipazione di cui al 3^ comma dell'art. 29, stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

 
Altri Articoli:
Art. 31 - Istanze
Art. 29 - Partecipazione Popolare
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