Comuni Italiani Art. 20 - Deliberazioni degli Organi Collegiali. Statuto Comunale di Caluso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini calusiesi

Statuto Comune di Caluso

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 20 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
1. Il regolamento del Consiglio Comunale fissa il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute che non potrà essere inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco.

2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazioni palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo la modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

4. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane d'età.

5. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Sindaco
Art. 19 - Funzionamento della Giunta
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