Comuni Italiani Art. 26 - Nomina. Statuto Comunale di Cafasse (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cafassesi

Statuto Comune di Cafasse

Titolo II - Organi Istituzionali
Art. 26 - Nomina
Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di 1° grado, di affiliazione ed i coniugi.

Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - Funzionamento della Giunta
Art. 25 - Composizione
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