Comuni Italiani Art. 9 - Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi

Statuto Comune di Bussoleno

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Art. 9 - Consiglio Comunale
1 - Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale diretto ed è composto dal Sindaco e n. 16 Consiglieri.

2 - L'elezione del Consiglio comunale, e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

3 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.

4 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

5 - I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

6 - La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

7 - Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

8 - I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

 
Altri Articoli:
Art. 10 - I Consiglieri
Art. 8 - Organi e loro Attribuzioni
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