1 - Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale diretto ed è composto dal Sindaco e n. 16 Consiglieri. 2 - L'elezione del Consiglio comunale, e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge. 3 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio. 4 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità. 5 - I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione. 6 - La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge. 7 - Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili. 8 - I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi. |