1- E' istituito l'ufficio del Difensore Civico. 2- Su deliberazione del Consiglio il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri Comuni. 3- Il difensore civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure che saranno disciplinate da apposito regolamento. 4- Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nella forma e con le modalità previste dalla legge. 5- Il difensore civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti. 6- Il Difensore Civico ha il diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni altra notizia ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato. 7- Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'ambito della attribuzione qualifica di pubblico ufficiale. 8- All'ufficio del Difensore Civico è preposta persona in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altra laurea equivalente, che, per esperienza acquisita, offra garanzia di competenza, probità ed obiettività di giudizio. 9- I requisiti e le modalità di nomina del Difensore Civico sono disciplinati da apposito regolamento. |