Comuni Italiani Art. 46 - Il Segretario Comunale. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi

Statuto Comune di Bussoleno

Titolo V - L'organizzazione Amministrativa
Art. 46 - Il Segretario Comunale
1- Il Segretario Comunale viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, tra gli iscritti all'albo nazionale - sezione regionale. La nomina e la revoca sono disciplinate dalle disposizioni di legge o regolamento.

2- Lo Stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3- Il Segretario Comunale assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali.

4- Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale e provvede anche avvalendosi di personale di sua fiducia alla stesura dei relativi verbali.

5- Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività secondo le direttive impartite dal Sindaco.

6- Il Segretario Comunale adotta provvedimenti con rilevanza esterna e valenza intersettoriale.

7- Il Segretario Comunale può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

8- Il Sindaco può affidare al Segretario Comunale la responsabilità di singole aree.

9- Il Segretario Comunale è capo del personale e ne è responsabile.

10- Il Segretario ha la direzione della struttura operativa dell'ente secondo le modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei Servizi.

11- Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, possono essere assegnate al Segretario, con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.

12- Nell'ipotesi in cui non risultano stipulate le convenzioni di cui al comma 3 dell'art. 51 bis della legge 142/90 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato il Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

13- In ogni caso il Segretario Comunale dovrà assolvere a tutte le funzioni attribuitegli per legge, o conferitegli dal Sindaco ai sensi dell'art. 17 comma 68 lettera c Legge 15/05/1997n. 127.

 
Altri Articoli:
Art. 47 - Convenzioni di Segreteria
Art. 45 - Atti dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi
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