Comuni Italiani Art. 38 - Petizioni. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi

Statuto Comune di Bussoleno

Titolo IV - Modalità di Partecipazione dei Cittadini
Art. 38 - Petizioni
1- I cittadini residenti, o dimoranti nel territorio del Comune possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2- La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3- La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna all'esame dell'Organo competente entro trenta giorni.

4- L'Organo competente deve pronunciarsi entro i trenta giorni successivi.

5- Il contenuto della decisione dell'Organo competente unitamente al testo della petizione è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e comunque in modo da permettere a tutti i firmatari di prendere conoscenza.

 
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