Comuni Italiani Art. 29 - Nomina. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi

Statuto Comune di Bussoleno

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Art. 29 - Nomina
1- Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio nella 1° seduta successiva alle elezioni.

2- Il Sindaco può revocare uno o più assessori dando motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire gli assessori dimissionari entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni.

3- Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e revoca sono disciplinati dalla legge, non possono comunque far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano tra loro coniugi, ascendenti e, discendenti o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

4- Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 30 - Funzionamento
Art. 28 - Composizione
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