Comuni Italiani Art. 17 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi

Statuto Comune di Bussoleno

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Art. 17 - Gruppi Consiliari
1- I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo Consiliare.

2- Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti al gruppo Consiliare. Ciascun gruppo comunica al Sindaco ed al Segretario Comunale il nome del capo gruppo entro il giorno precedente alla 1^ convocazione del Consiglio Comunale.

3- I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti.

4- E' istituita la conferenza dei Capi Gruppo finalizzata a rispondere alle finalità di cui all'Art. 31 comma 7 ter. L.142/90 e s.m.i.

5- Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capi Gruppo, le norme per il suo funzionamento e i rapporti con il Sindaco che la presiede e le Commissioni permanenti e la Giunta.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Commissioni
Art. 16 - Competenze del Consiglio
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