Comuni Italiani Art. 22 - Composizione della Giunta. Statuto Comunale di Busano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini busanesi

Statuto Comune di Busano

Titolo II - Organi Istituzionali
Art. 22 - Composizione della Giunta
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori, di cui uno investito della carica di Vice Sindaco.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale.

Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri Comunali; possono tuttavia essere nominati anche Assessori non facente parte del Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Funzionamento della Giunta
Art. 21 - Cessazione dalla Carica di Sindaco
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