1 Il Comune, al fine di garantire pari opportunitą tra uomini e donne: a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma3, lett. c). del d.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilitą deve essere adeguatamente motivata; b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignitą di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici; d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunitą Europea in materia di pari opportunitą, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;2) Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 27 concernente la nomina di detto organo. |