1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di amministrazione dell'Istituzione ed è nominato dal Sindaco. 2. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti. 3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un quinquennio 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli Consiglieri che surrogano i componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni sino alla naturale scadenza dell'organo. 5. La carica di Consigliere Comunale è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione. |