1. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni previste dalla legge quali organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti speciali approvati dal Consiglio Comunale. 2. Alla costituzione di ciascuna istituzione il Consiglio Comunale provvede mediante deliberazione che deve indicare: a) le finalità dell' istituzione; b) i parametri comparativi di efficienza tra la gestione in economia e quella dell' istituzione, con riferimento anche ai livelli di servizi prestati; c) il capitale di dotazione da conferire ed i relativi mezzi di finanziamento, nonché il personale delle strutture comunali da inserire. 3. Il Consiglio Comunale: a) determina gli indirizzi per lo svolgimento delle attività da parte dell' Ente, anche sulla base dei risultati annualmente conseguiti; b) approva i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione concernenti l' istituzione, che si configurano come atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale in base a quanto stabilito dalla legge; 4. Il Sindaco può acquisire atti, documenti, informazioni riguardanti l' Istituzione e la sua attività, può promuovere indagini e verifiche amministrative anche a seguito di richiesta della Giunta Comunale e di un quinto dei Consiglieri Comunali. |