Comuni Italiani Art. 51 - Istituzioni. Statuto Comunale di Burolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini burolesi

Statuto Comune di Burolo

Titolo V - I Servizi
Art. 51 - Istituzioni
1. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni previste dalla legge quali organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti speciali approvati dal Consiglio Comunale.

2. Alla costituzione di ciascuna istituzione il Consiglio Comunale provvede mediante deliberazione che deve indicare:
a) le finalità dell' istituzione;
b) i parametri comparativi di efficienza tra la gestione in economia e quella dell' istituzione, con riferimento anche ai livelli di servizi prestati;
c) il capitale di dotazione da conferire ed i relativi mezzi di finanziamento, nonché il personale delle strutture comunali da inserire.

3. Il Consiglio Comunale:
a) determina gli indirizzi per lo svolgimento delle attività da parte dell' Ente, anche sulla base dei risultati annualmente conseguiti;
b) approva i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione concernenti l' istituzione, che si configurano come atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale in base a quanto stabilito dalla legge;

4. Il Sindaco può acquisire atti, documenti, informazioni riguardanti l' Istituzione e la sua attività, può promuovere indagini e verifiche amministrative anche a seguito di richiesta della Giunta Comunale e di un quinto dei Consiglieri Comunali.

 
Altri Articoli:
Art. 52 - Organi delle Istituzioni
Art. 50 - Aziende Speciali
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