1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale. 2. Non possono essere indetti referendum: a) in materia di tributi locali e di tariffe; b) su attivitą amministrative vincolate da leggi statali o regionali; c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio. 3. I soggetti promotori del referendum possono essere: a) il 15 % del corpo elettorale; b) il Consiglio Comunale. 4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali. |