1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attivitą politico - amministrativa, economica e sociale della comunitą anche su base di frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attivitą. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali. 3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce: a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta; b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti; 4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertą, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi. 5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalitą stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 Agosto 1990, n. 241. |