1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie. 2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge: a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente; b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n 267; c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica. 3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo. |