1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunitā, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo. 2. Il Consiglio, costituito in conformitā alla legge, ha autonomia, funzionale ed organizzativa. Con mozioni regolamentari potranno essere fissate le modalitā attraverso le quali fornire il Consiglio servizio attrezzature e risorse finanziarie. 3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge. 4. La prima convocazione del Consiglio č disposta dal Sindaco in un termine non superiore a dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto. 5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare. 6. Il Consiglio Comunale rappresentando l'intera comunitā delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. 7. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, č subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". 8. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili, nei casi previsti dalla legge. |