1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, in special modo la Pro Loco, attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 61, l'accesso ai dati di cui č in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali. 2. I relativi criteri sono i seguenti: a) svolgere l'attivitā, almeno in parte e in modo non occasionale, nel territorio del Comune ed in esso mantenere attiva una sede ed un recapito; b) svolgere una attivitā non in contrasto con le disposizioni di legge; c) non avere fini di lucro; d) perseguire fini di utilitā sociale, di beneficenza, di volontariato, di assistenza, di cultura, di formazione, di ricreazione, di promozione o svolgimento di attivitā sportive o comunque fini di pubblico interesse, di tutela, di salvaguardia, di valorizzazione dell'ambiente e del territorio. |