1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali. 2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali. 3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente l'indicazione prevista per legge. 4. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dall'interessato, nei tempi stabiliti dall'apposito regolamento. 5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente art. 7. 6. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso. 7. Ai sensi della legge n.241/1990, i termini entro cui dovrà concludersi ciascun tipo di procedimento sono stabiliti con apposito regolamento. |