1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione nel rispetto delle disposizioni fissate con gli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle organizzazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio. 3. I rapporti con gli altri Comuni con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazioni, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. 4. Il Comune può delegare a Consorzi tra Comuni, tra comuni e Provincie, e alle altre forme associative tra Enti Locali, previste dalla legge, la gestione e l'organizzazione di servizi, quando la dimensione comunale non ne consenta una gestione ottimale. |