1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza od il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta. 2. Nei casi previsti dal precedente comma la Giunta comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. 3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. 4. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresė, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. 5. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive. 6. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario. 7. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza. |