Comuni Italiani Art. 77 - Ordinanze. Statuto Comunale di Brosso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brossesi o brossolesi

Statuto Comune di Brosso

Titolo 99 - Funzione Normativa
Art. 77 - Ordinanze
01. il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.

02. il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

03. le ordinanze di cui al comma 01 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

04. il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 02 dell'artt. 38 della legge 08 giugno 1990, n. 142 . tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

05. in caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

06. quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 03.

 
Altri Articoli:
Art. 78 - Norme Transitorie e Finali
Art. 76 - Adeguamenti delle Fonti Normative Comunali a Leggi Sopravvenute
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Brosso
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Brosso

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Brozolo Comune di Bricherasio Lista