01. ogni cittadino residente può presentare, singolarmente o attraverso libere associazioni, richieste di informazioni, istanze e proposte. 02. le istanze e le proposte debbono essere valutate ed avere riscontro sempre che siano riferite a competenza del comune e/o rispondano all'esercizio di un diritto del richiedente o propongono soluzioni nel pubblico interesse. 03. le modalità per l'esercizio del diritto di istanza, di accesso agli atti dell'amministrazione e, di informazione sullo stato degli atti e procedure saranno disciplinate da apposito regolamento, contenente altresì le determinazioni previste dalla legge 07 agosto 1990 n. 241 . |