01. il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attivitą di pił soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma. 02. l'accordo, oltre alle finalitą perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare: a) determinare i tempi e le modalitą delle attivitą preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo; b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti; c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento. 03. il sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalitą previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto. |