Comuni Italiani Art. 54 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Brosso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brossesi o brossolesi

Statuto Comune di Brosso

Parte 02 - Ordinamento Funzionale
Titolo 01 - Organizzazione Territoriale e Forme Associative
Capo 02 - Forme Collaborative
Art. 54 - Accordi di Programma
01. il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attivitą di pił soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

02. l'accordo, oltre alle finalitą perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalitą delle attivitą preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

03. il sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalitą previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

 
Altri Articoli:
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Art. 53 - Unione di Comuni
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