Comuni Italiani Art. 22 - Sindaco. Statuto Comunale di Brosso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brossesi o brossolesi

Statuto Comune di Brosso

Parte 01 - Ordinamento Strutturale
Titolo 01 - Organi Elettivi
Art. 22 - Sindaco
01. il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

02. ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

03. la legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

04. al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Attribuzioni di Amministrazione
Art. 21 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
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