Comuni Italiani Art. 20 - Attribuzioni. Statuto Comunale di Brosso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brossesi o brossolesi

Statuto Comune di Brosso

Parte 01 - Ordinamento Strutturale
Titolo 01 - Organi Elettivi
Art. 20 - Attribuzioni
01. alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonchè di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da un organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.

02. la giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obbiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

03. la giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario;
c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
b) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
g) addotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
l) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
p) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

04. la giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, sentito il revisore del conto.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
Art. 19 - Funzionamento della Giunta
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Brosso
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Brosso

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Brozolo Comune di Bricherasio Lista