Comuni Italiani Art. 17 - Elezioni e Prerogative. Statuto Comunale di Brosso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brossesi o brossolesi

Statuto Comune di Brosso

Parte 01 - Ordinamento Strutturale
Titolo 01 - Organi Elettivi
Art. 17 - Elezioni e Prerogative
01. la giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al segretario del comune.

02. nel caso in cui il documento programmatico non sia stato presentato almeno ventiquattro ore prima della seduta, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente, purchè ciò sia possibile rispettando il termine di sessanta giorni di cui al comma 02 dell' artt. 34 legge 08 giugno 1990 n. 142.

03. le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

04. il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino alla elezione della nuova giunta.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Composizione
Art. 16 - Giunta Comunale
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Brosso
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Brosso

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Brozolo Comune di Bricherasio Lista