Comuni Italiani Art. 11 - Commissioni. Statuto Comunale di Brosso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brossesi o brossolesi

Statuto Comune di Brosso

Parte 01 - Ordinamento Strutturale
Titolo 01 - Organi Elettivi
Art. 11 - Commissioni
01. il consiglio comunale puņ istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

02. il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. puņ essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

03. le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

04. le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

 
Altri Articoli:
Art. 12 - Attribuzioni delle Commissioni
Art. 10 - Sessioni del Consiglio
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