01. il consiglio comunale puņ istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali. 02. il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. puņ essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega. 03. le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. 04. le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano. |