Comuni Italiani Art. 65 - Tesoreria. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi

Statuto Comune di Brandizzo

Titolo V - Finanza e Contabilità
Art. 65 - Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
• la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi
• la riscossione di qualsiasi altra somma spettante, rispetto a cui il tesoriere è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ente
• il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamento di bilancio e dei fondi cassa disponibili
• il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati delle rate di ammortamenti di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

 
Altri Articoli:
Art. 66 - Controllo di Gestione
Art. 64 - Collegio dei Revisori del Conto
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