Comuni Italiani Art. 60 - Ordinamento. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi

Statuto Comune di Brandizzo

Titolo V - Finanza e Contabilità
Art. 60 - Ordinamento
1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa prevista, al regolamento di contabilità.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità alle leggi in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27.7.2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.

 
Altri Articoli:
Art. 61 - Bilancio Comunale
Art. 59 - Organi Burocratici
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