Comuni Italiani Art. 47 - Servizi Pubblici Comunali. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi

Statuto Comune di Brandizzo

Titolo III - I Servizi Pubblici Comunali
Art. 47 - Servizi Pubblici Comunali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti che devono fra l'altro individuare l'unità organizzativa responsabile del servizio.

3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

 
Altri Articoli:
Art. 48 - Forme di Gestione dei Servizi Pubblici
Art. 46 - Indennità di Funzione
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Brandizzo
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Brandizzo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Bricherasio Comune di Bosconero Lista