Comuni Italiani Art. 44 - Funzioni di Controllo. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi

Statuto Comune di Brandizzo

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo IV - Difensore Civico
Art. 44 - Funzioni di Controllo
1. Il Difensore civico esercita funzioni di controllo eventuale di legittimità, su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei Consiglieri comunali, sulle deliberazioni riguardanti:
• appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario
• assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni.

2. Tale funzione è esercitata secondo le modalità di cui all'art. 127 del D.Lgs. 267/2000.

 
Altri Articoli:
Art. 45 - Rapporti con il Consiglio
Art. 43 - Mezzi e Prerogative
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