Comuni Italiani Art. 41 - Nomina. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi

Statuto Comune di Brandizzo

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo IV - Difensore Civico
Art. 41 - Nomina
1. Il Difensore civico, qualora il Comune decidesse di avvalersene, è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dai due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, in successiva seduta da svolgersi entro trenta giorni, sarà sufficiente per la nomina il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Resta in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

4. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione e di adempiere alle mie funzioni con il solo scopo del pubblico bene".

 
Altri Articoli:
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Art. 40 - Diritto di Informazione
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