Comuni Italiani Art. 36 - Referendum. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi

Statuto Comune di Brandizzo

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo III - Modalità di Partecipazione
Art. 36 - Referendum
1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare le manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
• l'otto per cento del corpo elettorale
• il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

 
Altri Articoli:
Art. 37 - Effetti del Referendum
Art. 35 - Proposte
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