Comuni Italiani Art. 30 - Contributi alle Associazioni. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi

Statuto Comune di Brandizzo

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo II - Associazionismo e Volontariato
Art. 30 - Contributi alle Associazioni
1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associative.

2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle Associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

 
Altri Articoli:
Art. 31 - Volontariato
Art. 29 - Diritti delle Associazioni
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