Comuni Italiani Art. 2 - Finalità. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi

Statuto Comune di Brandizzo

Titolo I - Principi Generali
Art. 2 - Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, secondo gli irrinunciabili principi di libertà e giustizia.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
• il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche tramite le organizzazioni di volontariato
• il concorso e la garanzia per la promozione della salute del cittadino, attuando un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento ai minori, anziani e portatori di handicap
• la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita
• la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione
• il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e l'attuazione di una reale parità di diritti ed opportunità tra uomo e donna, a partire dalla promozione della presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune
• la promozione di una cultura di pace e di integrazione razziale
• la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.
• la tutela del consumatore, tramite appositi controlli nei luoghi di produzione e nei locali commerciali, con particolare attenzione agli alimenti transgenici, rispetto ai quali questo Comune si dichiara contrario alla loro produzione e commercializzazione sul proprio territorio, soprattutto in assenza di una chiara e precisa legislazione che obblighi a dichiarare esattamente, sulle confezioni degli alimenti, la loro provenienza e composizione.

 
Altri Articoli:
Art. 3 - Territorio e Sede Comunale
Art. 1 - Autonomia Statutaria
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