Comuni Italiani Art. 19 - Attribuzioni di Organizzazione. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi

Statuto Comune di Brandizzo

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 19 - Attribuzioni di Organizzazione
1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
• convoca la prima seduta del Consiglio entro il termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione e la stessa deve svolgersi entro i dieci giorni successivi alla convocazione
• stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale sentita la Giunta e lo presiede ai sensi del regolamento
• convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare
• riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni da sottoporre al Consiglio
• propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede
• esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi
• autorizza le missioni degli Assessori, dei Consiglieri Comunali e del Segretario comunale.
 
Altri Articoli:
Art. 20 - Dimissioni e Impedimento Permanente del Sindaco
Art. 18 - Attribuzioni di Vigilanza
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