1. Il Consiglio comunale può istituire al proprio interno commissioni permanenti, temporanee, di indagine sull'attività dell'Amministrazione o speciali. 2. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni. 3. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega. 4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari del Comune e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. 5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano. |