1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il Revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge. 2. Il Revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull' espletamento del mandato. 3. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio. 4. Nella relazione di cui al precedente comma, il Revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 5. Il Revisore dei conti deve rispondere della verità delle sue attestazioni e adempiere ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia. 6. Il Revisore dei conti può essere autorizzato, per il controllo di gestione, ad assumere funzioni nel nucleo di valutazione dei Responsabili degli uffici e dei servizi. |