1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento. 2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunitą e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili. 3. Nell'ambito delle facoltą concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione del Consiglio comunale, imposte, tasse e tariffe. 4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacitą contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressivitą stabiliti dalla Costituzione Italiana e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie pił deboli della popolazione. |