Comuni Italiani Art. 77 - Responsabilità verso Terzi. Statuto Comunale di Borgone Susa (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgonesi

Statuto Comune di Borgone Susa

Titolo IX - Responsabilità
Art. 77 - Responsabilità verso Terzi
1. Gli Amministratori, il Segretario comunale, il Direttore generale e i Dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamento, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dagli Amministratori, dal Segretario comunale, dal Direttore generale se nominato e dai Dipendenti comunali, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale che abbia violato i diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o operazioni al cui compimento l'Amministratore, il Segretario comunale, il Direttore generale e i Dipendenti comunali erano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i Membri del collegio che hanno partecipato all'atto o all'operazione.
La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

 
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