1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. 2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi della collaborazione e della cooperazione di formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali. 3. Nell'ambito del principio di cui al 1° comma , la programmazione delle opere e dei servizi deve essere improntata a criteri di priorità e in base ad analisi dei costi. 4. I rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con la Comunità Montana, sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. 5. Il Comune può delegare, mediante convenzioni o accordi di programma, alla Comunità Montana, a consorzi fra Comuni e fra Comuni e Province e alle altre forme associative fra enti locali previste dalla legge, la gestione e l'organizzazione dei servizi, quando le capacità comunali non consentono gestione otti-male. |