1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione del Comune, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico. 2. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso del Comune e dei concessionari dei pubblici servizi. 3. Il Difensore civico può convocare il Responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. 4. Il Difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha chiesto l'intervento e segnala al Comune o alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati. 5. Il Difensore civico può invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto. 6. E' facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività del Comune, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti-concorso. A tal fine deve essere informato della data delle riunioni. |