1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia di Torino, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri comunali. 2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura al Comune che ne predispone apposito elenco. 3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti. 4. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. 5. Non può essere nominato Difensore civico: a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale; b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i Membri dei consorzi fra Comuni e delle Comunità Montane, i Membri del Comitato Regionale di Controllo; c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che ricevano da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi. d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo al Comune; e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con i Consiglieri comunali, con i Dipendenti comunali o con il Segretario comunale. |