Comuni Italiani Art. 34 - Petizioni. Statuto Comunale di Borgone Susa (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgonesi

Statuto Comune di Borgone Susa

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Art. 34 - Petizioni
1. Ogni cittadino residente può rivolgersi al Comune per sollecitare l'intervento su questioni o per esigenze di natura collettive.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte al Comune.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai Capigruppo presenti in Consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i cittadini.

5. Se la petizione è sottoscritta da elettori rappresentanti almeno il 20% della totalità dei cittadini residenti, ciascun Consigliere comunale può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nel Consiglio comunale da convocarsi entro venti giorni.

 
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