Comuni Italiani Art. 27 - Consulte di Frazione o Borgata. Statuto Comunale di Borgone Susa (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgonesi

Statuto Comune di Borgone Susa

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Art. 27 - Consulte di Frazione o Borgata
1. Nelle frazioni o borgate potranno essere costituite consulte di frazione o borgata, formate da cinque componenti eletti dalla maggioranza degli elettori ivi residenti.

2. Il Consiglio comunale prende atto dell'avvenuta istituzione della consulta della frazione o borgata.

3. La consulta di frazione o borgata č rinnovata successivamente ad ogni rinnovo del Consiglio comunale.

4. La consulta di frazione o borgata ha diritto di iniziativa per le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale per le materie di specifico interesse.
Puņ essere sentita dagli organi comunali e dalle Commissioni consiliari su questioni interessanti la frazione o borgata.

5. Promuove la consultazione degli abitanti della frazione o borgata, anche attraverso apposite assemblee.

 
Altri Articoli:
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Art. 26 - Partecipazione e Decentramento
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