1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.2. Le funzioni di Consigliere comunale anziano sono esercitate dal Consigliere comunale che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. 3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle adunanze sia ordinarie che straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere comunale interessato, provvede con comunicazione scritta, a norma dell'art. 7 legge 7.8.1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale adotta infine la deliberazione, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere comunale interessato. 4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina e definisce i casi di dimissioni, di decadenza, di rimozione dalla carica, e di sospensione dalle funzioni e di surrogazione dei Consiglieri comunali. 5. I Consiglieri comunali hanno titolo ad un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale, determinata dal Consiglio comunale che deve considerare le modalità e le quantificazioni stabilite dalla legge. 6. Il gettone di presenza può essere, a richiesta, trasformato in indennità di funzione, determinata dal Consiglio comunale che deve considerare le modalità e le quantificazioni stabilite dalla legge. |